“Cosa succede se uno dei due coniugi si rifiuta di firmare l’accordo di divorzio?”
“Cosa accade ai beni di una coppia in caso di separazione?”
“Come si accede all’assegno di mantenimento?”
Queste sono solo alcune delle moltissime domande alle quali bisogna trovare risposta quando ci si rende conto che la propria vita coniugale è arrivata al capolinea e si decide di intraprendere una separazione prima e un divorzio poi.
È con l’obiettivo di fornire risposte a queste domande che nasce http://avvocato-divorzista.milano.it/, un network costituito da esperti familiaristi della Lombardia che prestano consulenza sul diritto di famiglia, sul divorzio (consensuale o giudiziale che sia), sulla separazione di fatto e su quella legale, sull’assegno di mantenimento, sull’affidamento dei figli, e su tutte le altre questioni attinenti.
Basterà compilare il form predefinito per ottenere GRATUITAMENTE assistenza.
In particolare, dopo aver selezionato la propria area di interesse, si sintetizzerà in maniera puntuale e dettagliata la propria situazione, e si attenderà la risposta di uno degli avvocati partner del sito.
Risposta che arriverà nel giro di 24-48 ore.
In tal modo, sempre in maniera gratuita, si verrà a sapere ad esempio che per ottenere l’assegno di mantenimento è necessario farne esplicita richiesta nella domanda di separazione, a patto che:
- essa non sia stata addebitata al coniuge richiedente
- questi non abbia “adeguati redditi propri”
- il coniuge che lo corrisponde disponga delle sussistenze tali da poter adempiere all’obbligo.
A tal proposito, uno dei problemi che maggiormente si registra tra coppie separate è proprio la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Tuttavia, la consulenza di un esperto permette di ricorrere ad uno degli strumenti coercitivi che l’ordinamento giuridico offre agli aventi diritto:
- Ordine di pagamento diretto: va richiesto con ricorso al giudice del luogo di residenza del soggetto a favore del quale l’obbligazione va eseguita, e facendosi assistere da un procuratore munito di procura speciale. Ad esso vanno allegati lo stato di famiglia e di residenza dei coniugi e la copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata o della sentenza di separazione
- Sequestro di beni o denaro: da richiedere con le stesse modalità già precisate.
- Ritiro del passaporto: laddove due coniugi abbiano figli minori, ognuno di essi, per poter espatriare, deve essere autorizzato dall’altro o, in mancanza, dal giudice tutelare; una ragione che permette a un coniuge di non apprestare il proprio consenso al rilascio del passaporto o di revocarlo è proprio il mancato adempimento da parte dell’altro coniuge dei suoi obblighi alimentari; occorre recarsi presso la questura di riferimento e rilasciare una semplice dichiarazione; il genitore al quale è stato negato o revocato il passaporto potrà tuttavia rivolgersi al giudice tutelare; in tal caso quest’ultimo convocherà dinanzi a sé le parti.
Solo nel caso in cui una di queste possibilità, o altre avanzate dall’avvocato, dovesse incontrare il favore dell’interlocutore, e solo se si è stabilito un rapporto empatico e fiduciario, si organizzerà un incontro presso lo studio legale, per accordarsi sulla strategia da approntare e sugli adempimenti burocratici da siglare.